Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31/03/2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettronica" del citato DM n. 55/2013.
Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM nº 35/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputali alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica o rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.
L'Informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere Inserita nella fattura elettronica In corrispondenza dell'elemento del tracciato denominato "Codice Destinatario".
Gli uffici del Comune di Amaroni deputati alla ricezione delle fatture elettroniche sono riportati nel seguente prospetto:
Codice IPA |
Ufficio |
DGR4RP |
Ufficio Anagrafe |
1FJPWI |
Ufficio Tributi ed Economato |
EHNCPN |
Ufficio Tecnico |
SHWWBK |
Ufficio Ragioneria |
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C "Linee Guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.
Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
- il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 13 agosto 2010;
- il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.
Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest'ultimo ove previsto.
Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.
Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Alessandro Frisina